Codice appalti: le novità per datori di lavoro e lavoratori. In vigore da oggi.

Di
Redazione
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1 Aprile 2023

Il D.Lgs n.36 del 31/03/2023 recante il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, è stato pubblicato nella GU n.77 del 31/03/2023.

Diverse e di rilievo sono le norme contenute nel decreto che hanno un impatto sui rapporti di lavoro privato, tra cui si ritiene opportuno soffermarsi sugli articoli 11, 57 e 119.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore

Requisiti del contratto collettivo da applicare

L’articolo 11 rubricato Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti al comma 1 prevede per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, l’obbligo di applicare uno specifico contratto collettivo nazionale e territoriale.

Deve trattarsi, innanzitutto, del contratto in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Deve, inoltre, essere stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Infine, è richiesto quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione che risponde alle predette caratteristiche.

Possibilità di applicare un diverso contratto collettivo

In alternativa, è prevista al comma 3 del richiamato articolo 11 la possibilità per gli operatori economici di applicare il contratto collettivo da essi normalmente utilizzato indicandolo nella propria offerta, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

Prima di procedere all’affidamento o alle aggiudicazioni, i datori di lavoro devono fornire alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:

– la dichiarazione con la quale si impegnano ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata,

– ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità previste per le offerte anormalmente basse.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che tutte le tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

DURC Irregolare

Il richiamato articolo 11, al comma 6, prevede che in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente:

  •  dell’affidatario
  • o del subappaltatore
  • o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,

impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Ritardo nel pagamento nelle retribuzioni: pagamento della stazione appaltante

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

La garanzia di continuità dei rapporti di lavoro

L’articolo 57 al comma 1 conferma una nota forma di tutela finalizzata a garantire continuità dei rapporti di lavoro. E’ previsto l’inserimento obbligatorio di una clausola sociale nella ipotesi di affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi e per i contratti di concessione. Sono esclusi dall’obbligo gli appalti aventi natura intellettuale.

Le clausole sociali

In particolare, la norma prevede che, con le clausole sociali, devono essere richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a garantire:

– la stabilità occupazionale del personale impiegato,

– l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, come sopra definito.

Il rispetto del codice per le pari opportunità per i finanziamenti del PNRR

L’art. 94 del codice prevede diverse cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto.

Per quel che attiene alle ipotesi riguardanti infrazioni in ambito strettamente giuslavoristico, si annoverano le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR. In tali ipotesi sono esclusi gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, che:

– non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità,

– non abbiano osservato i termini previsti dalla legge per detto adempimento (art. 46 D.Lgs. 198/2006), con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il subappalto

Le specifiche tutele previste per i lavoratori in ipotesi di subappalto sono contemplate all’articolo 119 del decreto.

La responsabilità solidale

La norma conferma la responsabilità in solido di contraente principale e subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi (art. 29 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). In particolare, l’affidatario:

– è responsabile in solido per l’osservanza da parte del subappaltatore del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

– e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Nelle ipotesi di:

a) subcontraente microimpresa o piccola impresa;

b) richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente;

l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.

Ritardo nel pagamento delle retribuzioni

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le tutele sopra descritte.

Pertanto, in presenza di una formale contestazione delle richieste dei lavoratori, il RUP o il responsabile della fase dell’esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni agli organi competenti per i necessari accertamenti.

Obblighi del subappaltatore

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

– garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale

– applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Costi della sicurezza

L’affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva osservanza di tale obbligo.

L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

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FONTE: D.Lgs n.36 del 31/03/2023