Una start up innovativa costituita a febbraio 2023 è alla ricerca di capitali per supportare l’investimento iniziale relativo all’acquisto di un macchinario di precisione per la produzione dei nostri prodotti ad alta tecnologia. Ha ricevuto un piccolo supporto in pree-seed in equity da un business angel e vogliamo partecipare ad un bando pubblico per ottenere la liquidità per approntare l’investimento. Tuttavia, il bando pubblico di finanza agevolata richiede dimostrare una liquidità pari al 20% dell’intero investimento, pertanto ci siamo rivolti alla nostra banca per richiedere un mutuo bancario che coprisse il 20%, nonostante la poca documentazione a disposizione in quanto costituiti a febbraio. La banca ci ha proposto il Fondo di Garanzia PMI dedicato a start up innovative e vorremmo capire il funzionamento.
Come finanziare le start up
Finanziare le start up innovative è una delle principali scommesse del rapporto banca impresa, che si gioca tra poca documentazione a disposizione, la difficoltà a mettere in evidenza gli aspetti positivi e la continua richiesta di garanzie. Negli ultimi anni sono però stati proposti alcuni strumenti a supporto delle start up per reperire capitale di debito.
Tra gli strumenti più vantaggiosi vi è certamente il Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi, strumento istituito con la legge 662/96, operativo dal 2000 e da giugno 2013 destinato anche alle start up innovative e agli incubatori certificati. Le regole su cui si basa l’accesso al Fondo sono state riformate nel 2017 con un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale a inizio 2018. L’accesso semplificato alle start up è stato introdotto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha previsto in favore di start up innovative e incubatori certificati una modalità di attivazione facilitata, gratuita e diretta del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI), un fondo pubblico che facilita l’accesso al credito delle PMI attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero delle imprese e Made in Italy, finanziata anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari alle imprese sopra citate. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di interesse e condizioni di rimborso sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie. La garanzia del Fondo copre fino all’80% del prestito erogato dall’istituto di credito alla start up innovativa o all’incubatore certificato, per un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa gratuitamente e sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, in quanto l’istruttoria beneficia di un canale prioritario.
Infatti, il Medio Credito Centrale, ente gestore del Fondo, non opera alcuna valutazione del merito creditizio ulteriore rispetto a quella già effettuata dalla banca. Inoltre, alle richieste di garanzia riguardanti queste tipologie d’impresa è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione del Fondo. Gli istituiti di credito non possono richiedere garanzie reali, assicurative e bancarie sulla parte del finanziamento garantita dal Fondo; tuttavia, sono titolati a richiedere all’imprenditore garanzie personali per l’intero ammontare del prestito. Il DL “Liquidità”, convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40, quale misura di contrasto all’emergenza pandemica, al fine di rafforzare ulteriormente l’azione di sostegno per l’accesso al credito delle imprese ha introdotto delle deroghe all’ordinario funzionamento del Fondo, innalzando la suddetta copertura dall’80% al 90% e l’importo massimo garantito da 2,5 a 5 milioni di euro.
L’accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI, disciplinato dal Decreto Ministeriale del 23 marzo 2016 è previsto anche per le PMI innovative, con lacune differenze rispetto alle start up innovative e gli incubatori certificati. Le PMI innovative sono infatti soggette ad una valutazione del merito creditizio da parte del Fondo.
Questo comporta che alle PMI innovative è negato l’accesso al Fondo nel caso esse siano classificate nella fascia di merito creditizio più bassa.