Il decreto 8 luglio 2015 n. 140 ha introdotto una radicale modifica degli incentivi per l’autoimprenditorialità (Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000).
Principali novità:
si rivolge non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente dall’età.
È applicabile non più nelle sole aree svantaggiate ma in tutto il territorio nazionale.
Non prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola impresa).
Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese costituite al massimo da 12 mesi.
È possibile presentare la domanda anche da parte di persone fisiche che intendono costituire una società.
Sono soggette ad agevolazioni, con alcune restrizioni e limitazioni previste dal regolamento comunitario sugli aiuti di piccola entità (cosiddetti de minimis), le iniziative che prevedono programmi d’investimento inferiori a 1,5 milioni di euro relativi a:
– produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
– fornitura di servizi in qualsiasi settore;
– commercio e turismo;
– attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:
– la filiera turistico-culturale (intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi);
– l’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative);
– Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi e nei limiti del sopra citato regolamento de minimis, che prevede, in particolare, che le imprese possano beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200 mila euro, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso, alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili complessive.