Il governo è attualmente impegnato in una revisione della flat tax per le partite IVA al fine di evitare eventuali contestazioni legate alla direttiva comunitaria sugli esoneri IVA per le piccole imprese, come indicato nella recente direttiva 285/2020. L’obiettivo è anche quello di stabilire misure antielusive per contrastare l’aggiramento dei vincoli fiscali.
Attualmente, il problema principale riguarda l’incompatibilità tra la normativa italiana vigente, che si basa sull’incassato e sul fatturato per la verifica della soglia di permanenza nella flat tax, e la direttiva dell’Unione Europea, che si riferisce al volume d’affari annuo. Questa discrepanza ha generato preoccupazioni in merito alle procedure di infrazione dell’UE.
Per superare questa incompatibilità e evitare possibili violazioni delle norme comunitarie, si prevede una modifica che cambierà il modo in cui vengono considerate le soglie di 85.000 euro e 100.000 euro. In futuro, il superamento di tali soglie sarà determinato non più dall’incassato, bensì dal fatturato effettivamente registrato. Questo cambio mira a semplificare il sistema e a rendere più coerente la normativa italiana con le direttive dell’UE.
Inoltre, questa modifica coinciderà con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica per i 2 milioni di imprenditori individuali, professionisti e autonomi attualmente interessati dalla flat tax. Questa nuova normativa rappresenta una svolta significativa, eliminando l’esenzione per le micro attività con ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro e introducendo la tracciabilità elettronica delle transazioni. Ciò consentirà un controllo più efficiente da parte dell’amministrazione finanziaria sulle cessioni di beni e servizi in tempo reale.
Infine, si prevede un regime transitorio per agevolare il passaggio dall’incassato al fatturato, tenendo conto della necessità di tutelare l’affidamento del contribuente. Questo aspetto è particolarmente rilevante per coloro che hanno basato i propri comportamenti sulla precedente interpretazione che considerava i corrispettivi effettivamente incassati come discriminante per l’ingresso o la permanenza nel regime agevolato. Tuttavia, questa modifica improvvisa può complicare la stima delle entrate fiscali, soprattutto in vista del debutto del concordato preventivo biennale e della proposta fiscale relativa, che sarà influenzata dal cambiamento dal considerare l’incassato al volume d’affari.