IRAP 2020

Di
Redazione
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16 Febbraio 2021

di Luca De Stefani e Franco Roscini Vitali

  • Nel bilancio 2020, l’Irap di competenza è solo quella effettivamente dovuta per l’esercizio, cioè al netto dell’eventuale prima rata di acconto non versata grazie al decreto Rilancio. Per arrivare a questo risultato, la prima rata dell’acconto (non pagata) non deve essere registrata in contabilità, ma è sufficiente, a fine anno, accantonare l’Irap dell’esercizio già al netto di quanto «abbonato» dal decreto Rilancio. Nel modello Irap 2021, invece, quest’ultimo importo va riportato in un apposito rigo, per essere scomputato dall’Irap che sarebbe dovuta senza il decreto Rilancio, al fine di determinare il saldo a debito o a credito.

Il modello e il rendiconto

Per poter scomputare l’importo agevolato dal saldo Irap 2020, nella colonna 2 del rigo IR25 del modello Irap 2021, relativo al 2020, deve essere indicato l’ammontare del primo acconto «figurativo» da sottrarre per determinare il saldo a debito del rigo IR26 e quello a credito del rigo IR27. In contabilità, invece, a differenza del modello Irap 2021, non deve essere registrato alcun importo del primo acconto «figurativo» non pagato, in quanto l’importo dell’Irap di competenza che viene stanziato a fine 2020, nella voce 20 del Conto economico, deve essere già al netto di questo acconto «abbonato». L’agevolazione prevista non consiste, infatti, in uno stralcio di un debito Irap già maturato e contabilizzato, ma «si sostanzia in un risparmio d’imposta definitivo» (news Assonime 22 maggio 2020).

Saldo 2019

Relativamente all’Irap di competenza del 2019, i soggetti che avevano già approvato il relativo bilancio alla data dell’entrata in vigore del Dl Rilancio (19 maggio 2020), con l’importo del conto «debiti per Irap» al lordo dell’imposta a saldo non più dovuta, hanno dovuto ridurre questo conto, rilevando una sopravvenienza attiva (non tassata) nel Conto economico relativo all’esercizio 2020, pari al saldo Irap 2019 non più dovuto. Diversamente, per i soggetti che hanno approvato il bilancio 2019 nel termine di 180 giorni (dopo l’entrata in vigore del Dl Rilancio), l’Irap di competenza 2019 doveva essere rilevata al netto del saldo per il 2019 non più dovuto (nota di aggiornamento di Confindustria del 25 maggio 2020).

 Il beneficio introdotto dall’articolo 24 del Dl Rilancio, infatti, ha una valenza sostanzialmente retroattiva rispetto alla sua data di entrata in vigore, facendo venir meno l’Irap (eventualmente) dovuta a saldo per il 2019 e cioè il titolo costitutivo dell’obbligazione e non il suo mero adempimento (circolare Assonime 12/2020). Tuttavia, considerando l’incertezza del trattamento contabile e l’assenza di indicazioni da parte dell’Oic, è giustificabile anche la soluzione di iscrivere gli effetti della cancellazione del saldo Irap 2019 nel bilancio 2020 (Fondazione nazionale commercialisti, documento 5 giugno 2020).

Prima rata dell’acconto 2020

Relativamente all’Irap di competenza del bilancio 2020, da registrarsi nella voce 20 del Conto economico, il suo ammontare deve essere riferito soltanto a quanto effettivamente dovuto di competenza per il 2020 (senza il primo acconto figurativo), come evidentemente anche il relativo debito in Stato patrimoniale.

Altre soluzioni sono inutili ed errate: si deve tenere conto che anche in passato, per i contributi previdenziali defiscalizzati, l’importo contabilizzato nel conto economico era sempre quello netto. Extracontabilmente, si terrà conto del fatto che il saldo è considerato al netto dell’acconto anche se questo non è stato versato.

In presenza di importi rilevanti, l’effetto sul tax rate dovrebbe essere illustrato nella nota integrativa: il principio contabile Oic 25, relativo alle imposte sul reddito, prevede anche la riconciliazione numerica tra l’aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l’aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa. Ovviamente, il principio contabile non si riferisce alla situazione in commento, ma tale previsione si può estendere per analogia, anche per un principio generale di obbligo informativo quando rilevante.

Fonte NT+ fisco