Erogazioni liberali a favore di una fondazione destinate a sostenere una fondazione teatrale – Inapplicabilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.2.2024 n. 44)

Di
Redazione
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18 Febbraio 2024
Non si applica l’Art bonus ex art. 1 del DL 83/2014 alle erogazioni liberali ad una fondazione avente lo scopo esclusivo di promuovere e favorire iniziative volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine ad una fondazione teatrale.
In particolare, sebbene la fondazione teatrale possa considerarsi anche l’unico beneficiario delle iniziative promosse dalla fondazione istante, non è possibile giungere all’immediata conclusione che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività della fondazione istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro.
La Fondazione Teatro è sì il beneficiario delle attività poste in essere dalla fondazione istante e finanziate con le erogazioni dei donatori, tuttavia le due fondazioni restano soggetti distinti e autonomi. Né tantomeno le attività poste in essere statutariamente dalla fondazione istante possono ricondursi a mera attività di intermediazione tra donatori e beneficiario finale.
Pertanto, le erogazioni effettuate dai donatori nei confronti della fondazione istante non possono considerarsi erogazioni liberali destinate a sostenere la Fondazione Teatro.

[ PA ]