Decreto alluvione, rinviate al 25 giugno le scadenze contabili

Di
Redazione
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26 Maggio 2023

Nei comuni colpiti dall’alluvione scatta la sospensione degli adempimenti societari e contabili. Le bozze del decreto alluvione prevedono, oltre alla sospensione dei versamenti tributari fino al 31 agosto, il rinvio a domenica 25 giugno 2023 delle scadenze riguardanti adempimenti societari, tra cui la tenuta delle assemblee per l’approvazione del bilancio 2022. Sospeso anche il versamento del diritto camerale.

Per i contribuenti che al 1° maggio 2023 avevano residenza o sede operativa nei territori alluvionati è prevista una proroga fino al 31 agosto 2023 dei termini per i versamenti fiscali, comprese le ritenute alla fonte, nonché di quelli contributivi e assicurativi, che scadono tra il 1° maggio e il 31 agosto. Il versamento dovrà effettuarsi in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

I dipendenti o soggetti assimilati residenti nei comuni interessati, ma con datori di lavoro aventi sede al di fuori dell’area colpita dall’alluvione, possono richiedere al sostituto di imposta di non applicare fino al 31 agosto le ritenute alla fonte per Irpef e addizionali. Nel caso di sostituti e dipendenti entrambi residenti nei comuni alluvionati, le ritenute, sempre a richiesta degli interessati, sono in misura ridotta al 50%. Anche qui il versamento si effettua entro il 20 novembre 2023. Questa possibilità non riguarda le ritenute sui redditi di lavoro autonomo. La sospensione dei versamenti in scadenza entro fine agosto si estende alle cartelle di pagamento e agli altri atti della riscossione.

È poi prevista la sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto, degli adempimenti tributari (come la presentazione delle comunicazioni fiscali), nonché dei versamenti e adempimenti previsti per le varie sanatorie della legge 197/2022. Anche per gli adempimenti sospesi, regolarizzazione entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni o interessi.

Del tutto nuova è la sospensione degli adempimenti contabili e societari per imprese con sede operativa nei comuni alluvionati. Il periodo di sospensione, secondo le bozze, riguarda tutti gli adempimenti in scadenza fino a domenica 25 giugno (con proroga automatica a lunedì 26), ma non viene indicata la data a partire dalla quale la sospensione stessa assume efficacia (è da ritenere sarà quella di entrata in vigore del decreto).

Per la tenuta delle assemblee sul bilancio 2022, la sospensione riguarderà soltanto quelle società che non si sono avvalse della proroga a 180 giorni (29 giugno) prevista dall’articolo 2364 del Codice civile e che tengono le adunanze in seconda convocazione. Non essendo precisata una data entro cui effettuare l’adempimento sospeso, pare doversi ritenere che tutte le scadenze che cadono in questo arco temporale ricomincino a decorrere dal giorno seguente e dunque dal 27 giugno. Fino alla medesima data sono sospesi i versamenti del diritto annuale della Camera di commercio, diritto che, peraltro, ha una scadenza naturale generalmente successiva al 26 giugno, coincidendo con quella del versamento della prima rata di acconto delle imposte (30 giugno 2023). Sospesi inoltre, fino al 31 luglio 2023, i termini per i depositi di atti presso le Camere di commercio, come quelli relativi a bilanci e cariche sociali.