L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 302 del 21 aprile 2023 in tema di credito di imposta ZES e acquisto dell’immobile in regime di ”proprietà superficiaria”.
Il titolare del diritto di superficie (cd. ”superficiario”) ha la facoltà di edificare e mantenere una costruzione su (o anche al di sotto) di un fondo di proprietà altrui, acquistando la proprietà della costruzione edificata, senza tuttavia acquisire la proprietà del suolo. Il terreno edificato resta di proprietà di altro soggetto.
La proprietà superficiaria, derivando da un diritto reale di godimento su cosa altrui, a differenza del diritto di proprietà piena (di cui all’articolo 832 e ss. codice civile) è generalmente ”a tempo”, mentre la piena proprietà è, per sua natura, perpetua. Solo in caso di estinzione del diritto di superficie, la proprietà riacquista la sua pienezza.
Quanto al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, l’acquisizione dell’immobile in ”proprietà superficiaria” ­ tenuto conto delle peculiarità dell’istituto rispetto alla piena proprietà ­ non costituisce un limite alla fruibilità e è quindi compatibile con i presupposti previsti dalla norma ai fini della corretta applicazione.
Dal dato letterale dell’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 91 del 2017, nella formulazione in vigore dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022, emerge come il legislatore, nel definire l’ambito oggettivo del credito d’imposta riservato agli investimenti nelle ZES, utilizzi indistintamente sia il termine di ”acquisto” che quello più generico di ”acquisizione” dei beni o degli ”immobili strumentali agli investimenti”.
Nel contesto della disciplina del credito d’imposta per il Mezzogiorno oltre al medesimo rinvio equivalente all’acquisto o acquisizione dei beni strumentali, è da rilevare come l’agevolazione spetti per”l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie”, in linea con il consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing.
Pertanto, non sussistono motivi ostativi alla possibilità di acquisire, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta ZES, un immobile strumentale in regime di ”proprietà superficiaria”.
Fonte: IPSOA