Conto corrente, usura ab origine: le difficoltà operative del CTU

Di
Redazione
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14 Febbraio 2021

Queste riflessioni muovono dall’intento, forse ambizioso, di far chiarezza su un aspetto di primaria importanza in ambito di contenzioso bancario: quale il criterio da seguire per la verifica dell’usura “ab-origine” o pattizia nei rapporti di conto corrente.

In dottrina e giurisprudenza nel corso degli ultimi anni tanto si è scritto e dibattuto sul tema; tuttavia dal punto di vista delle analisi che il consulente tecnico d’ufficio dovrà espletare su incarico del magistrato i dubbi rimangono molteplici e di entità significativa.

Prima di addentrarci nella trattazione degli aspetti tecnici appare opportuno soffermarsi sulla giurisprudenza in tema di usura bancaria e ripercorrerne l’evoluzione.

Con la sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 24675 del 19.10.2017la Suprema Corte ha disconosciuto la c.d. “Usura Sopravvenuta” ovvero la fattispecie in cui il TEG supera il tasso soglia d’usura in corso di rapporto.

Benché la sopracitata decisione abbia trattato la casistica di un contratto di mutuo, sono numerosi i Tribunali di merito che hanno ritenuto di estendere quanto ivi statuito anche ai rapporti di conto corrente (ex multis Tribunale di Bologna n. 20485 del 24.9.2020, Tribunale di Pavia n. 500 del 05.05.2020, Tribunale di Milano sentenza n. 8688 del 27.09.2019, Tribunale di Roma, sentenza n. 2731 del 06.02.2018, Tribunale di Ravenna n.219 del 20.03.2018, Corte Appello di Milano 21.12.2017, Tribunale di Modena n. 528 del 21.03.2018 e Tribunale di Padova del 9.11.2018).

Ad onor del vero il fenomeno dell’usura sopravvenuta aveva già perso “interesse” – volendosi qui utilizzare il sostantivo nella sua accezione meramente letterale – anche prima dell’intervento delle Sezioni Unite.

Con la crescita esponenziale del contenzioso bancario su tale specifico aspetto, si son registrati diversi orientamenti giurisprudenziali che possiamo distinguere in una fase iniziale nella quale le sanzioni applicate nel caso di superamento dei tassi, anche in corso di rapporto, erano l’azzeramento degli interessi ai sensi del 1815 2° c o la sostituzione dei tasso bot ex art. 117 Tub in luogo dei corrispettivi pattuiti.

Più recentemente l’orientamento maggioritario si era uniformato nel ricondurre lo sforamento del TEG accertato al tasso soglia vigente pro-tempore, vedendo, nel concreto, le pretese pecuniarie di parte correntista oggetto di una possibile ripetizione di indebito sensibilmente ridotte a pochi euro.

Alla luce della sopracitata pronuncia una prima riflessione appare dovuta: ha senso abbandonare la verifica dell’Usura Sopravvenuta nelle consulenze tecniche d’ufficio?!

Per quanto fin qui argomentato la risposta più istintiva sarebbe affermativa; tuttavia, a parere di chi scrive, dal punto di vista tecnico, per una corretta e completa trattazione del fenomeno usurario probabilmente questo modus operandi non risulterebbe corretto.

La conferma di tale pensiero in ambito giurisprudenziale arriva dalla ultimissima sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020 resa sul tema dell’interesse moratorio usurario con la quale la Suprema Corte ha affermato che, anche in corso di rapporto, sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento.

Altro tema che per anni è stato oggetto di acceso e aspro dibattito dottrinale nonché di pubblicazione di sentenze dalle risultanze diametralmente opposte è stata la trattazione delle CMS (Commissioni Massimo Scoperto) e la loro inclusione all’interno del TEG.

Per dirimere tale annosa e problematica controversia si è reso necessario ancora una volta l’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 20.6.2019 cha fa proprio il “principio della simmetria/omogeneità”, criterio peraltro richiamato dagli Ermellini nella pronuncia in tema di interessi moratori.

Il Supremo Collegio ha recepito, dunque, la modalità di comparazione suggerita da Banca d’Italia, nel Bollettino n. 12 del dicembre 2005, che tiene conto dell’esigenza di non trascurare, nel confronto, l’incidenza della CMS. Secondo tali indicazioni, la verifica del rispetto della soglia dell’usura richiede “il confronto tra l’ammontare percentuale della CMS praticata e l’entità massima della CMS applicabile (c.d. <CMS soglia>), desunta aumentando del 50% l’entità della CMS media pubblicata nelle tabelle”.

Preso atto di tali autorevoli pronunce di Cassazione, ancora oggi molto criticate in dottrina ed oggetto di diverse vedute, è giunto ora il momento di spostare l’attenzione del fenomeno dell’usura bancaria dal punto di vista prettamente settoriale dell’Istituto della Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Nonostante le tesi difensive sviluppate dalle parti siano sempre più corpose e ben argomentate sovente i quesiti formulati dall’organo giudicante nel disporre la CTU appaiono ancora oggi troppo sintetici e generici finendo con l’aprire il varco al libero arbitrio dell’ausiliario che per portare a termine il proprio incarico deve giocoforza effettuare scelte non solo dal punto di vista matematico ma anche da quello giuridico, ambito viceversa tassativamente riservato al Giudice.

La prima problematica da affrontare per l’analisi del rispetto della Legge 108/96, al momento “pattizio”, è certamente quella inerente l’opportuna formula da utilizzare.

La maggior parte dei Tribunali di Merito pare ormai indirizzata nel richiedere la verifica seguendo le Istruzioni di Banca d’Italia e questo certamente anche alla luce del recente orientamento fornito dalle Sezioni Unite in tema di CMS.

Fonte: Altalex – Dott Cesaretti