La Circolare, molto attesa dal mercato, fornisce indicazioni utili a valutare la responsabilità dei cessionari, tra cui le banche, in relazione alle operazioni di cessione dei crediti connessi ai bonus fiscali edilizi, su cui l’Agenzia si era espressa con la Circolare n. 23/E dello scorso 23 giugno 2022.
Come noto, infatti, l’articolo 33-ter, introdotto dalla L. 21 settembre 2022, n. 1422, di conversione del dl 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), modificando l’articolo 121 del dl 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), ha limitato la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione ai soli casi di dolo e colpa grave.
La presente Circolare fornisce quindi precisazioni in merito alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionario nelle operazioni di cessione dei crediti riferite ai bonus fiscali.
Indici della falsità del credito oggetto di cessione
Al contempo, la Circolare fornisce chiarimenti sugli indici forniti dal paragrafo 5.3 della suddetta Circolare n. 23/E, nonché sulla relativa rilevanza probatoria.
Tali indici, che riguardano i profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita indicativi della falsità del credito, riguardano:
- l’assenza di documentazione o l’evidente contraddittorietà rispetto ai documenti prodotti;
- l’incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
- lo squilibrio tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’immobile;
- l’incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto che ceda il credito qualora non sia il primo beneficiario della detrazione;
- le anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; alla mancata effettuazione dei lavori.
Fonte Diritto Bancario