CHI: Società cooperative di piccola e media dimensione
COSA: Spese per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali
COME: Concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle quali le società finanziarie – partecipate dal Ministero dello sviluppo economico – assumano, ovvero abbiano assunto, delle partecipazioni ai sensi della predetta legge Marcora
Possono beneficiare dell’intervento Marcora le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di tipo A e B, rientranti nei limiti stabiliti per le Piccole e Medie Imprese dalla normativa comunitaria. Possono presentare domanda di finanziamento agevolato ai sensi del DM 4 gennaio 2021 soltanto le società cooperative che, come previsto all’ art. 1, comma f) del decreto, siano già partecipate da CFI ovvero presentino contestualmente a CFI domanda di partecipazione ai sensi della L. 27 febbraio 1985 n. 49 (c.d. Legge Marcora). La mancata proposizione della domanda di partecipazione costituisce condizione di improcedibilità della richiesta presentata a valere sul finanziamento agevolato.
Piccole Imprese; Medie Imprese
Cooperativa
Regime 651/2014;Regime De Minimis (1407/2013)
Le società richiedenti devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- avere sede legale ed operativa nel territorio italiano. Sono esclusi dall’intervento i Consorzi.
Altro; Arredi; Attrezzature; Automezzi strumentali; Brevetti e privative; Consulenze specialistiche; Costo del personale; Esigenze di capitale circolante; Hardware e/o software; Impianti di produzione di energia; Macchinari e impianti; Opere edili; Pubblicità e promozione; Terreni e fabbricati
I finanziamenti agevolati sono concessi al fine di sostenere, sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Nel caso in cui le agevolazioni vengano concesse per le finalità di investimento, il programma deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo sia stata richiesta e concessa una proroga
Le spese escluse sono legate ai regolamenti di concessione.
Valutativo
Non rilevante