Le agevolazioni fiscali per le piccole societa’ cooperative

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Redazione
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4 Marzo 2023

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Dotazione finanziaria

Forma agevolazione

Sono operativi due inssanti benefici fiscali a favore delle piccole società cooperative costituite da lavoratori che decidono di acquisire l’azienda dalla quale provengono. Le operazioni di cessione dell’azienda sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni e il trasferimento non è considerato quale plusvalenza.

di Sara Agostini – Esperta in società cooperative ed Enti del Terzo Settore

La legge finanziaria 2021

La Legge Finanziaria 2021 ha stabilito che le misure di favore concernenti l’imposta sulle successioni e sulle donazioni e quella sui trasferimenti aziendali si applicano anche alle cessioni di azienda a favore di piccole cooperative costituite da lavoratori provenienti da realtà economiche che i titolari hanno deciso di trasferire ai lavoratori medesimi.

Gli interventi di workers buyout ovvero il caso in cui i lavoratori acquisiscono l’azienda da cui provengono, sono diretti alla salvaguardia dell’occupazione e alla continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali.

Il workers buyout, nato negli Stati Uniti, si è sviluppato e affermato con successo anche in Europa e in Italia. Gli effetti positivi dell’avvio di imprese costituite dai lavoratori che rilevano realtà economiche preesistenti sono i seguenti:

  • i lavoratori possono mantenere il proprio posto di lavoro;
  • i lavoratori diventano imprenditori e gestiscono direttamente l’azienda;
  • si tratta di una misura attiva per il lavoro e non di tipo assistenziale;
  • è possibile contrastare il declino industriale causato dagli effetti di crisi locali o sistemiche;
  • consente di non disperdere il know-how dei lavoratori interessati a rilevare l’impresa;
  • rappresenta un mezzo per affrontare il ricambio generazionale nelle aziende italiane.

Con Decreto 17 febbraio 2023 il Ministero dell’Economia ha indicato le modalità di accesso ai benefici previsti dalla Legge Finanziaria 2021, rendendo così operative le agevolazioni.

I benefici riconosciuti

Per rendere più agevole e meno oneroso il passaggio delle aziende ai lavoratori riuniti in cooperativa, sono stati previsti due benefici:

Tali agevolazioni sono riconosciute solo alle piccole società cooperative, secondo la definizione prevista dal Regolamento UE n. 651/2014 e sono compatibili con la disciplina del mercato interno.

È considerata impresa dall’Unione Europea qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

La categoria delle PMI ovvero delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che:

  • occupano meno di 250 persone;
  • hanno un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro;
  • oppure hanno un bilancio annuo il cui totale non supera i 43 milioni di euro.

Le piccole imprese, in particolare, rappresentano una sottocategoria delle PMI e sono caratterizzate dai seguenti requisiti:

  • occupano meno di 50 persone;
  • hanno un fatturato e/o un totale del bilancio annuo inferiore ai 10 milioni di euro.

Criteri per la fruizione del beneficio

I benefici suindicati sono riconosciuti soltanto alle operazioni di cessione d’azienda o di rami d’azienda a favore di cooperative costituite dai lavoratori delle aziende cedute.

Il Decreto prevede che le cessioni aziendali devono provenire da imprenditori individuali ed effettuate a titolo gratuito.

Inoltre, la fruizione di ciascun beneficio è subordinata a specifiche condizioni:

1) con riferimento all’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, essa è applicabile solo se gli aventi causa ovvero i lavoratori proseguano l’attività di impresa o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il requisito della detenzione del controllo non appare tuttavia coerente con la forma cooperativa; si sottolinea, infatti, che le cooperative non sono società contendibili e ciò in quanto vige il principio democratico “una testa un voto”, espresso dall’art. 2538 c.c. secondo cui “ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute”;

2) con riferimento alla mancata determinazione di una plusvalenza da parte della cooperativa a seguito della cessione aziendale, il beneficio si applica se la cooperativa:

  • assume gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell’azienda;
  • subentra nella posizione dell’imprenditore individuale cedente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda ceduta;
  • provvede, in apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, ad evidenziare i dati di bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

FonteDM 17 febbraio 2023 (GU 1 marzo 2023 n. 51)