Fondi europei: restrizioni per chi viola i diritti umani

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Redazione
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14 Febbraio 2021

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Si stringono le maglie dei potenziali beneficiari dei fondi europei stanziati per far fronte allimponente crisi economica. La decisione 2020/1999 del  Consiglio dellUnione del 7 dicembre stabilisce un quadro unitario di misure restrittive contro le  coloro (persone fisiche, giuridiche, enti od organismi) che violano i diritti umani.

Divieto di ingresso e transito, congelamento dei fondi e di tutte le risorse economiche e nessuna possibilità di attingere a soldi pubblici per chi viola i diritti umani. Le restrizioni colpiranno anche chi commette violenza sessuale o di genere, chi viola la libertà religiosa, di riunione o di espressione, chi sfrutta l’immigrazione. I nomi dei destinatari delle misure saranno iscritto nell’allegato della Decisione. Questa la posizione di politica estera e sicurezza adottata dal Consiglio dell’Unione il 7 dicembre scorso.

Sommario

I destinatari delle sanzioni

A fondamento della Decisione 2020/1999 (testo in calce) c’è l’intenzione dell’Europa di contrastare il significativo coinvolgimento di soggetti non statali in abusi dei diritti umani a livello mondiale.

I destinatari delle sanzioni previste da questa decisione infatti non saranno gli Stati, come avviene ad esempio in caso di embargo, ma le persone.

Persone fisiche, giuridiche, ma anche entità od organismi:

  • direttamente responsabili di abusi e violazioni dei diritti umani,
  • che danno sostegno finanziario, tecnicoo materiale alle violazioni
  • che siano comunque coinvolti in tali atti (pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli)
  • che siano associati a coloro che commettono atti di violazione (l’associazione avviene tramite segnalazione da parte dei singoli Stati membri, e indicazione in un allegato ad oggi ancora vuoto).

I loro nomi saranno contenuti in un allegato della decisione che verrà via via modificato con inserimenti e cancellazioni.

Le misure restrittive

Ma in cosa consistono le nuove “sanzioni”?

Va chiarito che la decisione del Consiglio è adottata nell’ambito dei poteri di politica estera e di sicurezza internazionale (PESC) previsti dal Trattato, con la quale possono prevedersi embarghi contro uno Stato, interruzioni delle relazioni economiche con un Paese, ma anche misure contro persone fisiche o società.

Lo scopo delle misure restrittive è sempre quello di indurre a un cambiamento nella politica o nelle attività di un paese, di una regione, di un governo, di un ente o della persona cui sono dirette.

Le misure previste dalla decisione 2020/1999 contro chi viola i diritti umani sono particolarmente incisive, e limiteranno la libertà di circolazione e le condizioni economiche dei “nominati”.

  • Gli Stati Membri adotteranno misure per impedirne l’ingresso o il transito nel proprio territorio. (salvo che si tratti di cittadini di quello Stato, o che ci siano particolari obblighi internazionali che consentano la presenza sul territorio, fra cui sono menzionati espressamente i Patti Lateranensi tra il Vaticano e l’Italia).
  • Saranno congelati tutti i loro fondi etutte le risorse economiche di proprietà, possedute, detenute ma anche semplicemente controllate.
  • Nessun fondo (o risorsa economica) potrà essere messa direttamente o indirettamente, a disposizione o destinato a  loro.

Le violazioni punite

Le misure restrittive previste dal Consiglio colpiranno le “gravi violazioni” e “gli abusi” dei diritti umani nel mondo. La decisione (art. 1) contiene l’elenco analitico delle violazioni represse, che possono raggrupparsi in due categorie.

Da un lato ci sono quegli atti di tale gravità  che da soli giustificano l’applicazione delle misure, come  il genocidio, i crimini contro l’umanità, la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, la schiavitù le  esecuzioni sommarie, la sparizione forzata di persone, gli arresti arbitrari.

Dall’altro sono individuati atti che giustificano le sanzioni quando sono diffusi, sistematici o comunque motivo di preoccupazione, ovvero:

  • la tratta di esseri umani, e abusi dei trafficanti di migranti;
  • la violenza sessuale e di genere;
  • le violazioni o gli abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione;
  • le violazioni o gli abusi della libertà di opinione e di espressione;
  • le violazioni o gli abusi della libertà di religione o di credo.

L’allegato con i “nominati”

Attira subito l’ attenzione nella lettura del documento,  la particolare importanza che avrà l’allegato alla decisione 2020/1999 ,destinato a contenere i nomi di coloro che saranno messi all’ “indice” dal Consiglio. L’allegato è ancora vuoto.

Per iscrivere un nome nell’allegato,  sarà necessaria una delibera all’unanimità da parte del Consiglio dell’Unione, su proposta di uno Stato Membro o dell’Alto Rappresentante.

Il “nominato” riceverà comunicazione con i motivi che hanno portato alla decisione, e potrà difendersi presentando osservazioni e “nuove prove sostanziali” per ottenere un riesame della decisione.

Fonte: Altalex – Avv Sara Occhipinti

CONSIGLIO UE, DECISIONE 2020/1999 >> SCARICA IL TESTO PDF