Ecobonus e Sismabonus al 110%

Di
Redazione
| caricato il
24 Maggio 2020

Data apertura

Aggiornamento

Scadenza

Ambito

Ente promotore

Dotazione finanziaria

Forma agevolazione

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, c.d. Decreto Rilancio, innerva i tentativi di rilancio dell’edilizia e dell’impiantistica (già avviati dall’ormai lontano 2013 e mai veramente decollati) oltre a quelli, di minore impatti sul sistema economico, sul fotovoltaico e sulle centraline di ricarica.

Gli incentivi sono quindi stabiliti:

 

    • per interventi di efficientamento energetico di edifici condominiali o unifamiliari ;
    • per interventi di miglioramento statico e della tenuta sismica di edifici anche non abitativi;
    • per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per mobilità elettrica;
    • per interventi di adeguamento, anche edilizi ed impiantistici, necessari per lo svolgimento in sicurezza di attività produttive e commerciali.

Gli incentivi restano previsti in forma di credito d’imposta, ma con la rilevante novità (pur non decisiva, come vedremo) di poter monetizzare o liquidare in anticipo il beneficio attraverso la libera cessione del credito d’imposta a terzi (anche ad intermediari finanziari) ovvero attraverso lo sconto in fattura con contestuale cessione del credito all’impresa edile (che, a sua volta, potrà cedere a terzi il credito).

La detrazione spetta per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 ed è ripartita su cinque quote annuali. Il principio di imputazione delle spese è quello di cassa: la spesa è detraibile se il pagamento è avvenuto entro il 31 dicembre 2021.

Importante rilevare che la più semplice cedibilità è stata estesa anche agli interventi ricadenti sotto il precedente regime.

I soggetti beneficiari

Le misure di incentivazione si applicano (art. 119.9) a beneficio di:

    • condomini di edifici;
    • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, ad eccezione degli interventi di cui all’art. 119.1, 119.2 e 119.3, solo nel caso in cui si tratti di edificio unifamiliare adibito ad abitazione principale del richiedente;
    • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati, nonché Enti aventi le stesse finalità sociali istituiti in forma di società e rispondenti alla legislazione europea in materia di in house providing limitatamente agli interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, limitatamente agli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per il sismabonus il rinvio alla disciplina del 2013 estende il beneficio a edifici anche produttivi.

Tipologia delle detrazioni e modalità di fruizione

Nel caso in cui gli interventi riguardino edifici (anche unifamiliari, se adibiti ad abitazione principale) e parti comuni dei medesimi, si applicano nella misura del 110% dei costi sostenuti:

    • le detrazioni di cui all’art. 14 D.L. n. 63/2013 (c.d. ecobonus) per la realizzazione di interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, micro-cogeneratori e impianti di climatizzazione a biomasse combustibili;
    • le detrazioni di cui all’art. 16 D.L. n. 63/2013 (c.d. sismabonus);
    • le detrazioni di cui all’art. 16-bis, co. 1, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), limitatamente all’installazione di pannelli solari fotovoltaici;
    • le detrazioni di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013 (colonnine di ricarica).

Rispetto al regime pre-emergenza sanitaria, oltre alla maggiorazione della detrazione, è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta a terzi (anche intermediari finanziari) o di scontarne l’importo in sede di fatturazione.

Gli artt. 120 e 121 del decreto prevedono che gli interessati, in luogo della detrazione d’imposta, possano optare:

    • per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli interventi. Lo sconto praticato sarà poi recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, che potrà essere ceduto a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
    1. b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, monetizzabile mediante cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Resta da verificare come potrà essere affrontato, dalle imprese, il problema della liquidità per l’avvio e la prosecuzione dei lavori. La cessione del credito di imposta dal beneficiario, infatti, non costituisce moneta liquida, pur essendo un bene dichiaratamente cedibile: probabilmente (e potrebbe essere un punto rilevante in sede di conversione) andrà previsto un canale di accesso agevolato al sistema bancario, in grado di assicurare alle imprese la liquidità per avviare i lavori con rimborso del finanziamento a tassi minimi man mano che il credito matura.

Quanto all’aspetto fiscale, l’opzione è esercitata secondo le modalità di cui all’art. 119.11, richiedendo il visto di conformità a dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, CAF ed altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; il relativo procedimento sarà disciplinato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L..

In sede di opzione (art. 119.13) sarà necessario produrre:

 

    • per l’ecobonus, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato circa il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui all’art. 14.3ter L. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
    • per il sismabonus, l’attestazione asseverata dai professionisti incaricati dI progettazione strutturale, direzione lavori e collaudo statico circa l’effettiva capacità di riduzione del rischio sismico degli interventi agevolati e circa la congruità delle spese sostenute.

In particolare: ecobonus (art. 119.1, 119.2 e 119.3 d.l. 34/2020)

La detrazione spetta solo ove si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, quando non sia possibile, comunque si raggiunga la classe energetica più alta (da dimostrare con APE ante e post intervento).

Fermi gli importi delle detrazioni, pari per tutti gli interventi al 110% dei costi (inclusi quelli di bonifica e smaltimento materiali) il tetto massimo di spesa (€ 60.000,00) è accordato per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (con materiali isolanti rispettosi dei CAM).

Con tetto massimo di spesa di € 30.000,00 sono finanziati:

– gli interventi aventi ad oggetto parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, di raffrescamento o di fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o impianti di microcogenerazione;

– interventi su edifici unifamiliari (adibiti ad abitazione principale) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati a pannelli fotovoltaici o con impianti di microgenerazione.

Pari incentivo, e senza limiti di spesa, è accordato per le spese relative a interventi di contorno (come quelli per cambiare gli infissi), purché eseguiti contestualmente a quelli appena indicati.

Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 mantengono il finanziamento negli importi originari, con l’agevolazione che si vedrà.

In particolare: sismabonus (art. 119.4 D.L. 34/2020)

Gli interventi devono riguardare edifici anche produttivi o parti comuni di edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), finalizzati all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, anche per il rilascio della documentazione che attesti la sicurezza statica dell’edificio. L’importo per la detrazione (con tetto massimo di € 96.000,00 per ogni unità abitativa ovvero di € 480.000,00 per ogni edificio) è sempre del 110% dei costi (inclusi quelli di bonifica e smaltimento materiali).

Gli interventi riguardano i comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’O.P.C.M. 3519/2006, e possono anche avvenire mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che poi, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alienino l’immobile. La detrazione in tal caso spetta all’acquirente. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (art. 16-bis TUIR, richiamato dall’art. 16.1bis D.L. n. 63/2013).

In caso di cessione del credito ad impresa assicurativa e contestuale stipula di polizza contro eventi calamitosi sul premio di quest’ultima è prevista una detrazione del 90%.

In particolare: fotovoltaico e colonnine di ricarica (art. 119.5 D.L. 34/2020)

Quanto al fotovoltaico, il limite di spesa è di € 48.000 per edificio e comunque non più di 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto; se l’installazione è effettuata durante lavori di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, il limite è non più di 1.600 euro per kW. È prevista la cessione obbligatoria dell’eccedenza di produzione al GSE.

L’estensione della cedibilità agli altri incentivi (art. 122 D.L. 34/2020)

L’art. 122 ha esteso la facoltà di cessione del credito e di sconto sulla fattura anche agli incentivi vigenti non coperti dalla super detrazione del 110%, le cui aliquote e massimali di spesa sono rimasti invariati.

Tra gli interventi ammessi segnaliamo quelli di recupero del patrimonio edilizio, sia su interi edifici che su parti comuni che su singole unità abitative, mediante manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. a)-d) d.P.R. n. 380/2001).

Bonus per gli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020)

L’art. 120 ha infine previsto una agevolazione fiscale ulteriore anche a beneficio dei “soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, […], alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore” per “interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19”. Si parla degli interventi edilizi necessari, ad esempio, per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni.

L’aliquota della detrazione è prevista al 60% ed il tetto massimo di spesa ammissibile è pari ad € 80.000,00, da sostenersi nell’anno di imposta 2020.

chiamate: eos sistemi integrati al n. 0656559044