CHI: Piccole e medie imprese
COSA: Costi di consulenza per l’ottenimento della quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo
COME: Credito d’imposta pari al 50% dei costi ammissibili.
Requisiti di accesso
Piccole e medie imprese di qualsiasi settore che intendano quotarsi in una borsa europea.
Dimensioni azienda
Micro Imprese; Piccole Imprese; Medie Imprese
Forma giuridica
Società per Azioni (S.P.A.); Società Responsabilità Limitata (S.R.L.)
Regime di riferimento
Regime 651/2014
Tipologia di investimento
Consulenze specialistiche
Spese ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza: a) attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento; b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato; c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione; d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria; e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014; f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa; g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Temporalità spese
I costi complessivamente sostenuti per le attività a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data di presentazione della domanda di contributo al Ministero, purché entro la stessa data sia stata deliberata la richiesta di quotazione in borsa da parte del Soggetto gestore del mercato.regolamentato.
Spese escluse
Sono escluse le spese di cui al precedente comma relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
FONTE: Agevolazioni 24 ore