CHI: Tutte le imprese
COSA: Spese del gasolio consumato per autotrasporto merci per conto proprio e conto terzi
COME: Rimborso – sotto forma di credito d’imposta – delle accise versate sul gasolio consumato
Beneficiari a) Tutte le imprese (senza limitazioni territoriali) che dispongono di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 75 quintali ed effettuano attività di autotrasporto merci per conto proprio e/o per conto terzi b) Gli enti pubblici e le imprese che assicurano il trasporto pubblico locale c) Gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone d) Le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo n. 422 del 1997.
Micro Imprese; Piccole Imprese; Medie Imprese; Mid. Cap.; Grandi Imprese
Società per Azioni (S.P.A.); Società Responsabilità Limitata (S.R.L.); Società in accomandita semplice (S.A.S.); Societa in nome collettivo (S.N.C.); Società semplice (S.S.); Ditta individuale; Cooperativa; Consorzio; A.T.I. (aggregazioni di imprese); Rete di Imprese; ALTRE FORME GIURIDICHE; Società tra professionisti
Norma a carattere generale
Per i beneficiari indicati al punto a) i consumi di gasolio devono necessariamente essere comprovati mediante le fatture di acquisto
Cod. ATECO (classificazione 2007)
- i veicoli appartenenti alle categorie Euro 0, Euro 1 ed Euro 2
- i veicoli appartenenti: alla categoria Euro 3, dal 1° ottobre 2020; alla categoria Euro 4 dal 1° gennaio 2021; resta fermo che i consumi dei veicoli di tali due categorie dei trimestri precedenti a tali date possono essere agevolati tramite apposita richiesta da presentarsi entro 24 mesi dalla scadenza dei rispettivi trimestri di riferimento
Scadenze




