CHI: Imprese e datori di lavoro del settore privato
COSA: Assunzioni nel triennio 2024-2026, di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà”
COME: Esonero contributivo
Requisiti di accesso: Il bonus spetta a tutti i datori di lavoro del settore privato e che operano in ogni settore economico del Paese.
Dimensioni azienda: Micro Imprese; Piccole Imprese; Medie Imprese; Mid. Cap.; Grandi Imprese
Forma giuridica: Società per Azioni (S.P.A.); Società Responsabilità Limitata (S.R.L.); Società in accomandita semplice (S.A.S.); Societa in nome collettivo (S.N.C.); Società semplice (S.S.); Ditta individuale; Cooperativa; Consorzio; A.T.I. (aggregazioni di imprese); Rete di Imprese; ALTRE FORME GIURIDICHE; Società tra professionisti
Regime di riferimento: Norma a carattere generale
Tipologia di investimento: Costo del personale
Spese ammissibili: Sono ammissibili le assunzioni di cittadine italiane, comunitarie o persone con regolare permesso di soggiorno, senza figli o con figli minori, già beneficiarie del sussidio economico a sostegno della loro autonomia e indipendenza e seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.
L’esonero contributivo in esame spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.
Temporalità spese: I datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero previsto articolo 1, commi da 191 a 193, della legge di Bilancio 2024, per le assunzioni/trasformazioni di donne disoccupate vittime di violenza e percettrici del Reddito di libertà, effettuate dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026.
Con riferimento alla durata dell’agevolazione l’esonero:
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per ventiquattro mesi
- in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a dodici mesi, ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (sia esso già agevolato oppure no), è riconosciuto per complessivi diciotto mesi decorrenti dalla data dell’assunzione a tempo determinato.
Tipo Istruttoria: Ordine Cronologico
Rating di legalità: Non rilevante
Forma agevolazione: Abbattimento imponibile
Scadenze
Data apertura: 14/06/24
Scadenza: 31/12/26




