Tutte le imprese italiane a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo, e che, alla data di fruizione del beneficio, siano in regola con il DURC e rispettino la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Piccole Imprese; Medie Imprese; Grandi Imprese
Società per Azioni (S.P.A.); Società Responsabilità Limitata (S.R.L.); Società in accomandita semplice (S.A.S.); Societa in nome collettivo (S.N.C.); Società semplice (S.S.); Ditta individuale; Cooperativa; Consorzio; A.T.I. (aggregazioni di imprese); Rete di Imprese; ALTRE FORME GIURIDICHE; Società tra professionisti
Norma a carattere generale
Sono escluse:
- le attività connesse ai combustibili fossili, alle discariche ed impianti di trattamento rifiuti, inclusi gli inceneritori;
- le attività delle imprese che operano in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Altro; Attrezzature; Hardware e/o software; Macchinari e impianti
Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali 4.0 nuovi:
- ricompresi in una delle seguenti categorie:
- beni materiali aventi specifiche caratteristiche tecnologiche inclusi nell’allegato A alla Legge n. 232/2016;
- beni immateriali (ad es. software e piattaforme) aventi specifiche caratteristiche tecnologiche inclusi nell’allegato B alla Legge n. 232/2016, tra cui sono ricompresi anche:
- software, sistemi, piattaforme o applicazioni per il monitoraggio e visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta/autoconsumata, o per l’efficienza energetica, attraverso sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, sistemi o piattaforme di cui al precedente punto;
- interconnessi al sistema aziendale;
- che conseguano una riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli registrati nell’esercizio precedente a quello d’avvio dell’investimento (al netto dell’eventuale incremento produttivo):
- di almeno il 3% rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva;
- oppure
- di almeno il 5% rispetto ai consumi energetici riferiti al processo produttivo interessato dall’investimento.
- di almeno il 3% rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva;
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico è rapportato ai consumi medi annui riferiti ad uno scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento, almeno 3 beni alternativi disponibili sul mercato dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo nei 5 anni precedenti alla data di avvio dell’investimento.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti, sono agevolabili i costi sostenuti per il rilascio dell’attestazione da parte del revisore contabile o società di revisione, fino a max € 5.000.
Per le sole PMI, i costi sostenuti dall’impresa per le certificazioni energetiche sono agevolabili fino a max 10.000 €.
Investimenti effettuati dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Sono esclusi dall’agevolazione, salva diversa indicazione del decreto attuativo, i progetti destinati ad attività:
- direttamente connesse ai combustibili fossili;
- connesse a discariche di rifiuti, inceneritori, impianti di trattamento meccanico biologico;
- nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti pericolosi ed il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente;
- nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione ETS, che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori a parametri ammessi dalla UE.
Automatico
Ministero Sviluppo Economico
Credito d’imposta
01/01/25
31/12/25
01/01/25
31/12/25




