I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno sono le imprese di pesca, ivi compresa la pesca nelle acque interne, che esercitano attività di pesca professionale, sia in forma singola che associata, e risultano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
Micro Imprese; Piccole Imprese; Medie Imprese; Mid. Cap.; Grandi Imprese
Società per Azioni (S.P.A.); Società Responsabilità Limitata (S.R.L.); Società in accomandita semplice (S.A.S.); Societa in nome collettivo (S.N.C.); Società semplice (S.S.); Ditta individuale; Cooperativa
Altro Regime
Non possono presentare domanda di finanziamento coloro i quali abbiano subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020, ovvero, del FEP 2007/2013 e che non abbiano ancora interamente restituito l’importo dovuto.
Tra i soggetti ammissibili non sono contemplati quelli che praticano attività di piccola pesca costiera e le operazioni attivate non possono essere connesse alla piccola pesca costiera.
Arredi; Attrezzature; Automezzi strumentali; Consulenze specialistiche; Costo del personale; Hardware e/o software; Impianti da produzione di energia da fonti rinnovabili; Macchinari e impianti; Opere edili; Pubblicità e promozione; Terreni e fabbricati
Sono ammissibili gli investimenti per ampliare le prospettive di sviluppo delle imprese della pesca favorendo la diversificazione delle attività aziendali mediante lo sviluppo, il potenziamento e/o l’adeguamento di attività imprenditoriali complementari a quelle della pesca, ma che non riguardano la pesca professionale e la commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le attività ammesse a contributo sono compresi investimenti a bordo finalizzati al turismo legato alla pesca sportiva, investimenti strutturali relativi alla ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche e divulgative relative alla pesca.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- a) costi del personale;
- b) spese per lavori;
- c) spese per beni e servizi;
- d) acquisto di terreni;
- e) acquisto di edifici;
- f) locazione finanziaria;
- g) ammortamento;
- h) imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale;
- i) spese generali fino ad una percentuale massima del 12% dell’importo totale delle altre spese ammissibili.
Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute a partire dal 01 gennaio 2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell’istanza.
Il tempo massimo concesso, sotto pena di decadenza, per l’esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è così determinato:
- 6 mesi per investimenti materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 18 mesi per investimenti materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.), ovvero, per operazioni che prevedono entrambe le tipologie di intervento (dotazioni e interventi strutturali).
In generale, le spese non sono ammissibili se non pertinenti all’investimento e non funzionali alla realizzazione dello stesso.
Valutativo
Non rilevante
Regione Sicilia
Contributo a fondo perduto
10/02/26
11/05/26




