Origine delle merci certificata da esportatori registrati al sistema REX

Di
Redazione
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4 Febbraio 2023

A decorrere dal 1° gennaio 2023, come riportato anche dalla comunicazione dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli prot. n. 49706/RU, il carattere originario delle merci in esportazione verso Singapore può essere autocertificato dagli esportatori unionali soltanto in qualità di “esportatori registrati” (REX) e non più sulla base dello status di “esportatore autorizzato”.

Il sistema REX

Come prova dell’origine preferenziale delle merci in esportazione verso Singapore non sarà più accettata una dichiarazione di origine, rilasciata in fattura da un “esportatore autorizzato”, ma si renderà necessaria un’attestazione dell’origine da parte di un esportatore registrato al sistema REX. Tuttavia, al fine di rendere più agevoli le pratiche unionali, è previsto un periodo transitorio fino al 31 marzo 2023. Fino a tale data, le autorità doganali di Singapore continueranno ad accettare le dichiarazioni di origine compilate dagli “esportatori autorizzati” dalla UE, ai sensi di quanto disposto dal previgente art. 17 del Protocollo 1, ora modificato.

Vale ricordare come il sistema REX rientri tra le semplificazioni doganali a disposizione di esportatori e di importatori. L’inserimento in una banca dati unionale consente agli operatori economici di autocertificare l’origine preferenziale delle merci direttamente in fattura o su altro documento commerciale che identifica le merci. Come noto, il sistema REX viene impiegato nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) oltre che previsto dai più recenti accordi di libero scambio conclusi dalla UE tra cui quelli con il Canada, Giappone, Vietnam, Ghana, Regno Unito e Costa d’Avorio. Il nuovo sistema si rende parimenti applicabile per gli accordi multilaterali che la UE ha stipulato con i Paesi e Territori di Oltre Mare (PTOM) e Pesi ESA (Eastern Southern Africa). Anche per questi, non è più previsto il rilascio del certificato di circolazione EUR1 o dello status di “esportatore autorizzato” ma esclusivamente la registrazione alla banca dati REX, al fine di certificare l’origine preferenziale delle merci nel quadro di alcuni accordi commerciali.

Con riferimento alle importazioni all’interno del territorio doganale dell’UE dai Paesi SPG, allineati all’impiego del sistema REX, la Commissione Europea comunica che, a partire dal 1° gennaio 2023, non è più possibile inserire in dichiarazione doganale il riferimento al certificato FORM A per il tramite del codice documento N865 la cui validità è cessata in pari data.

Anche alla luce della novità appena introdotta nella relazione con Singapore, si comprende come sia in atto un passaggio da un sistema tradizionale – affidato alla figura dell’esportatore autorizzato – all’impiego di una ricognizione “automatica” per il tramite della registrazione al sistema REX. In proposito, vale ricordare che con la Circolare n. 4/2021 prot. n. 20588/RU del 20 gennaio 2021, l’Agenzia delle Dogane annunciava l’avvio del Portale REX al fine di consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX a far data dal 25 gennaio 2021. Tale strumento a disposizione delle aziende va inquadrato in un più ampio sistema di digitalizzazione dei servizi doganali, coerente con l’obiettivo di una dogana paperless . Ad oggi, come annunciato dalla Circolare n. 25/2022 di ADM prot. n. 311437/RU del 4 luglio 2022, l’utilizzo del Portale REX rimane facoltativo ed alternativo alla presentazione della domanda su carta ossia compilando l’allegato 22-06 al Regolamento di Esecuzione 2447/2015 ed inviandolo tramite posta elettronica certificata all’ufficio doganale competente.

Il Portale REX è disponibile all’interno dell’EU Customs Trader Portal (CTP) e ai fini dell’accesso l’operatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido oltre che essere abilitato alla presentazione della domanda di registrazione al REX tramite l’autorizzazione specifica denominata “REXSTP_EXECUTIVE” da richiedere, in via preventiva, sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).

L’accordo di libero scambio UE-Singapore

L’Accordo di Libero Scambio tra UE e la Repubblica di Singapore, entrato in vigore il 21 novembre 2019, è da considerare il primo con un Paese del Sudest asiatico se si esclude il Giappone. L’accesso al beneficio daziario in importazione tra le parti contraenti è concesso alle merci che risultano in linea con le regole di origine preferenziale contenute nell’Allegato B del Protocollo 1 dell’Accordo. Queste regole stabiliscono le lavorazioni sufficienti a cui devono essere sottoposte le merci non originarie al fine di poter essere considerate di origine preferenziale UE / Singapore.

Con la revisione dell’accordo con Singapore si manifesta un cambio di paradigma all’interno della prova dell’origine preferenziale con un’evoluzione che considera il passaggio dall’esportatore autorizzato all’esportatore registrato (REX) per una più rapida assunzione della qualifica. In breve, non più una dichiarazione di origine ma un’attestazione dell’origine tramite registrazione al sistema REX.

La gestione dell’origine resta una delle aree più calde per i rischi connessi ma parimenti rilevante per i vantaggi che concede all’interno degli scambi sui mercati internazionali.

FonteAvviso AD 31 gennaio 2023