Definizione agevolata liti tributarie: entro il 30 giugno 2023 la domanda

Di
Redazione
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4 Febbraio 2023

La definizione agevolata delle liti tributarie prende forma grazie alle istruzioni operative rese disponibili dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 1° febbraio (pubblicato il 2 febbraio, Prot. N. 30294/2023). Sarà possibile utilizzare il modello di domanda reso disponibile dall’Agenzia sul proprio sito internet che andrà presentato entro il 30 giugno 2023, per ora mediante trasmissione via pec all’Ufficio che è parte nel giudizio. Entro tale termine si dovrà versare anche l’importo dovuto oppure, in caso di opzione del piano rateale, la prima rata.

Con la definizione agevolata si potrà così risolvere una controversia pendente con l’Agenzia delle entrate o Agenzia delle Dogane, corrispondendo una somma pari al 90% del valore della lite se il ricorso è iscritto in primo grado, oppure del 40% in caso di soccombenza dell’Ufficio in primo grado o del solo 15% se l’Agenzia è risultata soccombente in secondo grado.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) consente di definire, in modalità agevolata, le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione ed a seguito di rinvio, in cui siano parte, l’Agenzia delle entrate e delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto impositivo), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Nel dettaglio, la controversia sarà definibile con il pagamento di:

  • 90 % del valore della lite, qualora il ricorso pendente sia iscritto in primo grado;
  • 40 % del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado;
  • 15 % del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Quanto agli effetti della definizione agevolata sul processo tributario, è prevista la sospensione della controversia sino al 10 luglio 2023, condizionata però alla presentazione di apposita domanda da parte del contribuente il quale dichiari di avvalersi della definizione agevolata.

Con il deposito della documentazione richiesta, il processo è dichiarato estinto. L’eventuale diniego della definizione potrà essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria.

Presentazione della domanda: le istruzioni dell’Agenzia

Con provvedimento del 1° febbraio 2023 (pubblicato il 2 febbraio, Prot. N. 30294/2023) l’Agenzia delle entrate ha diramato sia il modello che le istruzioni per i contribuenti che intendano chiudere le controversie ancora pendenti con il Fisco.

Come presentare la domanda?

Entro il 30 giugno 2023 dovrà essere presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (ossia relativa al singolo atto impugnato).

La domanda dovrà essere presentata da:

  • direttamente dal contribuente, ossia dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha legittimazione;
  • oppure da parte di un soggetto incaricato.

In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e trasmissione telematica, sarà possibile presentare l’istanza inviandola all’indirizzo pec dell’Ufficio che è parte nel giudizio.

Modalità e termini di versamento

Come preannunciato, la definizione si perfeziona con:

1) la presentazione della domanda e

2) il versamento dell’importo:

  • netto dovuto per intero oppure
  • della prima rata (di un piano rateale consistente in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, ex art. 1 c. 194 L. 197/2022).

Domanda e versamento dovranno avvenire entro il 30 giugno 2023.

In caso di piano rateale, si dovrà seguire il seguente calendario:

  • 30 giugno;
  • 30 settembre;
  • 20 dicembre;
  • 31 marzo.

Qualora le scadenze delle rate cadano di sabato o domenica, si considera la data del lunedì successivo. Per le rate successive alla prima, saranno dovuti gli interessi legali a decorrere dalla del versamento successivo.

Non si potrà pagare ratealmente, se l’importo da versare non superi mille euro.

Qualora invece non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Quanto alla domanda, essa andrà presentata mediante il modello messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate sul proprio sito internet, che si compone di:

1) frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali;

2) le sezioni, ove vanno riportati i dati necessari ad identificare:

  • il soggetto che ha presentato la domanda;
  • la controversia tributaria oggetto di definizione;
  • l’atto impugnato;
  • l’importo dovuto per la definizione;
  • i dati di pagamento.

Perfezionamento della definizione

In conclusione, la definizione agevolata si considera perfezionata con la presentazione della domanda e il versamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il 30 giugno 2023 (se non ci sono importi, è sufficiente la presentazione della domanda).

Attenzione, perché l’eventuale diniego della definizione verrà notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024.

Disposizioni finali

L’Ufficio ha poi precisato che dagli importi versati ai fini della definizione agevolata andranno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non verranno però restituite le somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Inoltre, l’effetto della definizione prevarrà su quello di un’eventuale pronuncia giurisdizionale non passata in giudicato prima del 1° gennaio 2023.

Quanto alla compensazione ex art. 17 D. Lgs. 241/97 l’Agenzia ha previsto che sia esclusa.

Fonte: quotidianopiu’