Scadenze differenziate per le comunicazioni delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative al superbonus 110% e ai bonus edilizi “minori” per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020.
soggetti Ires e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, potranno trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 15 ottobre 2022.
Per tutti gli altri soggetti, invece, il termine ultimo per effettuare la comunicazione è fissato al 29 aprile 2022.
La doppia scadenza è frutto del combinato disposto dell’art. 10-quater del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022, convertito nella legge n. 25/2022) e del nuovo art. 29-ter inserito in sede di conversione del D.L. n. 17/2022.
Se quindi, a seguito della proroga, i soggetti Ires e i titolari di partita IVA hanno tempo fino al prossimo ottobre per cercare di monetizzare il bonus, per gli altri i giochi sono praticamente ormai fatti e hanno pochi giorni a disposizione per completare tutte le pratiche connesse e trasmettere le comunicazioni di cessione all’Agenzia delle Entrate.
Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti, infatti, rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia.

Cosa è necessario per le comunicazioni relative al superbonus

Ai fini delle comunicazioni relative al superbonus, è necessario acquisire:
– il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus, rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, da esperti iscritti alle Camere di Commercio o dai responsabili dei Centri di assistenza fiscale (CAF);
– l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati.
Asseverazione efficienza energetica
Per gli interventi ammissibili al super ecobonus 110%, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione deve essere compilata on line nel portale ENEA dedicato, per poi essere stampata, firmata in ogni pagina con il timbro nella pagina finale, digitalizzata e trasmessa all’ENEA insieme alla polizza di assicurazione e copia del documento di riconoscimento.
La comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura può essere inviata all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione. L’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d’intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l’Agenzia delle entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della comunicazione stessa.
Asseverazione rischio sismico
Per gli interventi ammissibili al super sismabonus 110%, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni, devono asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico.
I professionisti incaricati devono attestare altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione deve essere depositata presso lo sportello unico competente di cui all’art. 5, D.P.R. n. 380/2001.

Cosa è necessario per le comunicazioni dei bonus minori

Anche per i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, tranne che per alcune eccezioni, ai fini della comunicazione è necessario richiedere:
– il visto di conformità, rilasciato dai medesimi soggetti previsti ai fini del superbonus;
– l’asseverazione della congruità delle spese sostenute: tale attestazione deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti). Nello specifico, tale attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.
Eccezioni
Il visto di conformità e l’attestazione di congruità non sono richiesti per le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico in materia edilizia (di cui al D.P.R. n. 380/2001), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi ammessi al bonus facciate.
Attenzione
Come precisato dal decreto Milleproroghe (art. 3-sexies, D.L. n. 228/2021 convertito dalla legge n. 15/2022), per i bonus edilizi “minori” relativi a interventi in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Chi deve fare la comunicazione

In relazione al tipo di intervento agevolato cambia la modalità e il soggetto tenuto alla comunicazione.
Con riferimento al canale per la trasmissione delle comunicazioni, per gli interventi sulle unità immobiliari, la comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando:
– la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
– oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Mentre per interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Quanto al soggetto, le comunicazioni per le spese sostenute nel 2021 riferite al superbonus 110%, al bonus facciate e ai bonus edilizi relativi agli altri interventi di importo complessivo superiore a 10.000 euro oppure non in edilizia libera devono essere inviate:
– se relative agli interventi sulle unità immobiliari, dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
– se relative agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del Codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione può essere inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino, il soggetto che rilascia il visto indicato nella comunicazione è tenuto a confermarlo mediante l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Le comunicazioni per le spese sostenute nel 2021 riferite ai bonus edilizi “minori” per interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro o in edilizia libera (fatta eccezione per il bonus facciate), eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, possono invece essere inviate:
– se relative a interventi sulle unità immobiliari: dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
– se relative a interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici: dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998.
Comunicazione rate residue 2020
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue 2020, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, tranne che per gli interventi con spesa non superiore a 10.000 euro e per quelli in “edilizia libera” (ad esclusione per il bonus facciate) per i quali la comunicazione deve inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998.
Attenzione
L’opzione deve essere riferita a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Conseguenze della mancata comunicazione

Se non si comunica le opzioni per cessioni e sconto di crediti relative al 2021 (e/o per la cessione delle rate residue 2020) entro il 29 aprile 2022 (o entro il 15 ottobre 2022, per i soggetti Ires e per i titolari di partita IVA), l’unica alternativa possibile resta quella della fruizione diretta della rata 2020 e/o 2021 nella dichiarazione dei redditi di quest’anno (relativa ai redditi 2021).
In tal caso, un importante vincolo da considerare é la capienza fiscale. L’agevolazione, infatti, è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, il contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef lorda di ciascun anno. La quota annuale di detrazione che non trova capienza in tale imposta non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né può essere chiesta a rimborso.
Per chi applica il regime forfettario e non ha altri redditi soggetti a Irpef, la mancata comunicazione si traduce sicuramente in una perdita.
Dopo la fruizione diretta nella dichiarazione dei redditi di quest’anno della rata 2020 e/o 2021 (pari a 1/5 della detrazione totale per il superbonus e il sisma bonus ordinario e a 1/10 della detrazione totale per gli altri bonus edilizi), rimane comunque aperta la possibilità di cedere le restanti rate 2020 (3 su 5 per il superbonus e il sisma bonus ordinario; 8 su 10 per gli altri bonus edilizi) e/o 2021 (4 su 5 per il superbonus e il sisma bonus ordinario; 9 su 10 per gli altri bonus edilizi). In tal caso, la comunicazione della cessione, secondo la tempistica attualmente prevista, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023.

Novità in arrivo

In tema di comunicazioni per il superbonus 110%, si prospettano novità.
Il decreto PNRR 2, approvato dal Consiglio dei ministri il 13 aprile 2022, prevede infatti un potenziamento del sistema di monitoraggio.
In particolare, viene previsto che, per il super ecobonus e il super sismabonus, al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, devono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati.
L’Enea elaborerà le informazioni pervenute e dovrà trasmettere una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.
 Fonte Ipsoaquotidiano