I crediti di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo

Di
Redazione
| caricato il
18 Agosto 2021

Data apertura

Aggiornamento

Scadenza

Ambito

Ente promotore

Dotazione finanziaria

Forma agevolazione

1) Credito di imposta per le imprese di produzione” cinematografica e audiovisiva

Il credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva per lo sviluppo e produzione di film, opere televisive e web e videoclip (art. 15 legge n. 220/2016)

 Il “Credito di imposta per le imprese di produzione” cinematografica e audiovisiva è disciplinato dall’art. 15 della legge n. 220/2016 ed è riconosciuto ai produttori in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo delle opere stesse.

La norma citata stabilisce dei vincoli per le opere cinematografiche cui spetta sempre un credito del 40%, mentre per le realizzazioni audiovisive l’applicazione della misura massima del beneficio risulta dipendente dalla destinazione nazionale delle opere realizzate.

Per le altre tipologie di opere audiovisive, l’aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di tutela stabiliti dall’art. 12 della legge n. 220 in commento.

Sulla scorta della previgente disciplina contenuta nell’art. 1, comma 327 e seguenti, della Legge n. 244/2007, fino al 31.12.2015, era riconosciuto un credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica, nella misura del 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2004 e, comunque, fino all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d’imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all’80% del credito d’imposta stesso.

 A decorrere, dal 1° gennaio 2014, gli incentivi fiscali, già previsti sotto forma di credito di imposta di cui si è detto in precedenza, sono stati estesi ai produttori indipendenti di opere audiovisive in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla legge, iscritti nell’elenco informatico istituito e tenuto, presso la Direzione Generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo e che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici.

A seguito delle modifiche recate dall’art. 1, comma 331, della Legge n. 208/2015, dal gennaio 2016 la misura del credito era stata fissata in un range dal 15 al 30% ed erano stati stabiliti anche specifici vincoli di cumulabilità con altre tipologie di credito fiscale con contestuale innalzamento a 6 milioni di euro dell’ammontare massimo delle spese agevolabili.

Il regolamento applicativo di detta disciplina era contenuto nel D.M. 7 maggio 2009, sostituito dapprima dal D.M. 15 marzo 2018 e, da ultimo, dal D. Interministeriale 5 febbraio 2021, n. 70

Per la lettura completa dei

  • Requisiti di ammissione al beneficio
  • Ambito e limiti di attribuzione
  • Idoneità (preventiva) al credito d’imposta
  • Le varie tipologie di credito d’imposta
  • Credito d’imposta per lo sviluppo di film e opere televisive e web
  • Credito d’imposta per la produzione di opere cinematografiche
  • Credito d’imposta per la produzione di opere di ricerca e formazione e di videoclip

2) Credito d’imposta per lo sviluppo di film e opere televisive e web

Ai sensi dell’art. 12 del citato decreto n. 70/2021, ai produttori indipendenti spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute per lo sviluppo di film e opere televisive e web (c.d. audiovisivo), diversi dai cortometraggi, che abbiano superato il test di eleggibilità culturale previsto alla Tabella A (allegata allo stesso decreto), fino a un massimo annuo di credito di euro 300.000 per ciascuna impresa, ovvero per ciascun gruppo di imprese.

Ai sensi dell’art. 1 del decreto n. 70/2021, per:

  • “produttore indipendente”, si intende il produttore definito tale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p), del TUSMAR, ovvero gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente: i) per un periodo di 3 anni non destinano più del 90% della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ii) sono titolari di diritti secondari.;
  • sviluppo”, la fase iniziale della produzione inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura, ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, all’eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
  • opera audiovisiva”, la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione.

L’opera audiovisiva si distingue in: i) «film» ovvero «opera cinematografica»: l’opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti da apposito decreto ministeriale; ii) «opera televisiva e web»: l’opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un’emittente televisiva di ambito nazionale, ovvero fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta;

3) Credito d’imposta per la produzione di opere cinematografiche

Ai sensi dell’art. 14 dello stesso provvedimento, nei limiti complessivi di attribuzione dei benefici in esame, oggetto di disamina nel prosieguo, ai produttori in00dipendenti spetta un credito d’imposta in misura pari al 40% del costo eleggibile di produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana.

Per attività di “produzione”, il più volte citato art. 1, al comma 4, lett. a), definisce l’insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva, ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell’opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione, ovvero del master dell’opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l’attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell’opera audiovisiva in Italia e all’estero.

Tale concessione spetta anche ai produttori non indipendenti e alle imprese in possesso di specifici requisiti, nella misura 25% del costo eleggibile di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all’ammontare massimo annuo di euro 5.000.000 per ciascuna impresa cinematografica, ovvero per ciascun gruppo di imprese.

La norma contempla anche altre specifiche ipotesi relative alla sussistenza di contratti di appalto o simili fra produttore non indipendente, ovvero fra impresa cinematografica e audiovisiva non europea (appaltante) e produttore indipendente meramente esecutivo (appaltatore);

4) Credito d’imposta per la produzione di opere di ricerca e formazione e di videoclip

Ai sensi dell’art. 15 del decreto in esame, poi, ai produttori audiovisivi indipendenti originari di opere di ricerca e formazione e di videoclip musicali, spetta un credito d’imposta in misura pari al 40% del costo eleggibile di produzione.

Ai sensi del decreto n. 70/2021, per:

  • produttore” si intende l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge n. 633/1941;
  • produttore indipendente”, si intende, come già detto, l’operatore della comunicazione europeo che svolge attività di produzione audiovisiva e che non è controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente: i) per un periodo di tre anni non destini più del 90% della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ii) sia titolare di diritti secondari;
  • opere di ricerca e formazione”, si intendono le opere audiovisive di finzione di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.500.000, ovvero opere di documentario di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.000.000, ovvero opere di cortometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 200.000;
  • videoclip”, si intende l’opera audiovisiva realizzata per accompagnare e promuovere un brano musicale.