Nasce la figura del lavoratore sportivo

Di
Redazione
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22 Agosto 2020

Nasce la figura del lavoratore sportivo

Nasce la figura del lavoratore sportivo. Per la prima volta viene riconosciuto nell’ordinamento italiano il ruolo dell’atleta «senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico» in colui che esercita l’attività sportiva «verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali». È quanto prevede il testo di riforma dell’ordinamento sportivo, attuativo della legge delega già approvata dal Senato (legge 86/2019, si veda ItaliaOggi del 7 agosto 2019.

Una riforma nel mondo dello sport, che dovrà prendere corpo etrovare soluzioni a problemi evidenti che l’intero movimento dello sport italiano si porta dietro da tempo immemore.

La bozza (assai contestata) del testo unico per lo sport doveva essere presentata negli scorsi giorni dal ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, al Consiglio dei ministri. La richiesta di una frangia del M5s di rivedere alcuni punti della riforma ha però ritardato l’intero iter e creato una situazione di tensione che ha caratterizzato queste ultime settimane.

Sebbene si tratti di una versione preliminare, salvo mutamenti radicali last minute si può già iniziare a tracciare un bilancio di quelle che sono le novità (alcune di notevole portata), in ambito sportivo e calcistico. Si parla di una riforma complessa, che introduce nuovi aspetti e cambiamenti in parte radicali. A partire da un punto focale: per la prima volta, nasce la figura del lavoratore sportivo. Ovvero, quella figura che «senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali». Si dovrà dunque avere inevitabilmente una estensione di tutte le tutele lavoristiche, previdenziali e assicurative del settore dilettantistico, in precedenza spesso lasciato ai margini, se non completamente dimenticato e abbandonato. Sarà fondamentale però, proprio per cercare di dare una struttura solida e radici durature alla riforma, anche garantire una normazione contributiva e fiscale che permetta al sistema di esistere e di avere quelle garanzie necessarie per il suo sviluppo. Quindi, per la prima volta in un’unica collocazione viene disciplinato sia il settore professionistico che quello dilettantistico. Fino a questo momento, avevamo un settore professionale e poi varie normative (o sarebbe più onesto dire non normative) che riguardavano il movimento dei dilettanti. L’inserimento di regole generali dei rapporti di lavoro riguardanti anche quest’ultimi è una grande (e auspicata) notizia. Inoltre, i rapporti stessi di lavoro sportivo, ricorrendone i presupposti, potrebbero costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in forma di collaborazione coordinate e continuativa o addirittura di prestazione occasionale. Il passo compiuto è quindi quello di cercare di uniformare – con le dovute e immancabili differenze e cautele – il settore sportivo ai modelli giuslavoristici civili. Ma soprattutto quello di regolarizzare, normare e mettere in primo piano il mondo affossato dei dilettanti, vero cuore pulsante del settore sportivo. Con che mezzi, fondi e agevolazioni sarà da esaminare a parte.

Parlavamo appunto delle differenze sostanziali che permangono tra ambito sportivo e civile. L’articolo 110 «disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo» prevede (al pari di quanto già previsto per il rapporto di lavoro sportivo professionistico) che «il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto». Non un indeterminato – inapplicabile nel mondo «rapido» e in costante evoluzione dello sport – ma contratti di una durata al massimo di cinque anni. Posto ciò, seguendo il dettato del comma 1 dell’art. 110 non possono ritenersi in vigore tutte le tutele tipiche del rapporto subordinato. Ad esempio, fra le altre, la norma esclude l’applicazione ai contratti di lavoro subordinato sportivo le tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) dedicato alla materia del licenziamento.

Altri punti su cui sarà necessario fare un focus particolare: la creazione dell’apprendistato per i giovani atleti. Se valorizzato a dovere un passo necessario per garantire un futuro a tanti ragazzi, spesso spaesati una volta terminata la carriera sportiva. In pochi riescono infatti a ricostruirsi e reinventarsi una volta finita l’attività agonistica: fondamentale è agevolare l’accesso nel mondo del lavoro a tanti giovani che inseguono un sogno. Altro punto particolarmente importante, soprattutto negli ultimi due anni, è la nascita del professionismo per il campo femminile. Sono state tante le battaglie portate avanti – tra le altre – dalle calciatrici e dall’Assocalciatori, ma non basterà una semplice denominazione. Si necessitano strutture, sgravi fiscali e agevolazioni per non dilapidare un lavoro portato avanti con cura, impegno e passione in questi ultimi anni. In questo senso, la costituzione di un fondo ad hoc con uno stanziamento iniziale di 2,9 milioni di euro può essere un primo mattoncino a cui aggiungerne molti altri.

In chiusura, molto interessante è anche il dibattito riguardante l’abolizione del vincolo sportivo «entro due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo». Mi limito a sottolineare l’importanza di questa manovra, per tutelare giovani al momento impossibilitati a scegliere liberamente e autonomamente del loro futuro.

Fonte: Italiaoggi.it

 

Source: Da Confedercontribuenti turismo
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