Contributi a fondo perduto per interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria o che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti.

Beneficiario:

Sono beneficiari del bando micro e piccole imprese aventi sede operativa o unità locale in Lombardia e operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi e dell’istruzione che hanno sospeso l’attività.

N.B. Sono ammesse le imprese la cui attività era tra quelle consentite, ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti; mentre sono escluse le attività consentite dai DPCM dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e dal Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che, ai sensi dei DPCM 22 marzo e 10 aprile 2020, hanno esercitato in deroga.

Sono escluse le aziende che hanno proseguito l’attività e quelle che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti.

Agevolazione:

Contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese ammesse per le piccole imprese e fino al 70% delle spese per le micro imprese.

Il contributo e’ concesso nel limite massimo di 25.000 euro.

L’investimento minimo richiesto è pari a 2.000 euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO:

1.coerenza con le finalità del bando; 0- 30

2.rilevanza dei lavori di adattamento strutturale e di riorganizzazione degli spazi e dei flussi atti a garantire il livello di sicurezza; 0- 30

3.coerenza degli interventi con le disposizioni nazionali e regionali per la riapertura delle attività 0- 30

4.efficacia dell’azione formativa coerente con le necessità di contenimento dell’epidemia e di ripresa in sicurezza dell’attività a beneficio di dipendenti e clienti/utenti. 0- 10

TOTALE 100

Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100.

Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Interventi ammessi:

Sono spese ammissibili:

a) macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;

b) apparecchi di purificazione dell’aria, anche portatili;

c) interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;

d) interventi strutturali per il distanziamento sociale all’interno dei locali;

e) strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all’interno e all’esterno dei locali d’esercizio (parafiato, separé, dehors ecc.);

f) termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;

g) strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es. ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti (es. vaporizzatori per sanificare camerini, cabine estetiche, aule etc.), anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie;

h) dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID- 19 (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile, occhiali, tute, cuffie, camici e altri DPI in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della autorità sanitarie), nel limite di euro 1.000,00 per impresa.

i) servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, nel limite di euro 2.000,00 per impresa;

j) strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica);

k) costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti comunque suggeriti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria, tra cui eventuali test sierologici, nel limite massimo di euro 1.000,00 per impresa;

l) attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali;

m) spese di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’ambito dell’esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici come l’INAIL, nel limite di euro 2.000,00 per imprese.

 

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